Quando una persona entra in contatto con una struttura sanitaria, il medico che la visita non ha soltanto il compito di curarla.
In alcuni casi ha anche un obbligo giuridico di comunicare. Verso il paziente, per informarlo sull’esito degli esami.
E verso l’autorità giudiziaria, quando ciò che osserva potrebbe nascondere un reato.
Distinguere questi due profili aiuta a valutare se la struttura ha agito correttamente.
In questa guida spieghiamo come funziona l’obbligo del referto, quando sorge e perché la sua omissione può configurare un caso di malasanità.
Il contenuto ha finalità informative e non sostituisce il parere di un professionista.
Referto e denuncia: due obblighi distinti
Referto e denuncia sono spesso confusi, ma indicano atti diversi.
Il referto è l’atto tipico del medico. Lo prevede l’articolo 365 del Codice penale, che punisce con una multa fino a 516 euro chi, avendo prestato assistenza in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’autorità.
La denuncia riguarda invece, in senso più ampio, il pubblico ufficiale ed è disciplinata dagli articoli 361 e seguenti.
In concreto, per il referto è sufficiente la semplice possibilità che il fatto integri un reato.
Come ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 51780/2013, il sanitario è esentato dall’obbligo solo quando ha la certezza tecnica che il reato non sussiste.
Nel dubbio, deve sempre riferire.
Si pensi al caso di chi arriva al pronto soccorso con lesioni compatibili con un’aggressione.
Il medico non deve indagare su chi lo ha colpito.
Deve limitarsi a valutare le modalità del fatto e, se emerge la possibilità di un delitto procedibile d’ufficio, presentare il referto entro 48 ore.
Le condizioni che fanno sorgere l’obbligo
L’obbligo di referto non è automatico.
Sorge a due condizioni precise: il medico deve trovarsi nell’esercizio della sua professione e il caso deve poter presentare i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio.
Ne consegue che, se un medico assiste una persona fuori dall’orario di lavoro, in un contesto puramente privato, la situazione cambia.
L’obbligo è legato all’attività professionale, non alla qualifica in sé.
Esiste poi un’eccezione rilevante, prevista dal secondo comma dell’articolo 365.
Il referto non è dovuto quando esporrebbe la persona assistita a un procedimento penale.
È il caso classico di chi si presenta per un’intossicazione da sostanze stupefacenti.
Qui prevale la tutela del segreto professionale e del diritto alla cura.
Va tuttavia rilevato che, secondo la Cassazione, questa esenzione vale solo quando i fatti indicano il paziente stesso come autore del reato, e non in altre ipotesi.
Il dovere di comunicare l’esito degli esami
Esiste un secondo dovere di comunicazione, che incide più direttamente sull’esperienza del paziente: quello di informarlo sull’esito delle indagini diagnostiche.
La questione è delicata, perché non esiste una norma specifica che regoli la consegna dei referti.
L’obbligo si ricava dai principi generali del Codice civile, in particolare dagli articoli 1175, 1176 e 1375, che impongono di adempiere il contratto secondo buona fede, correttezza e diligenza.
Chi accede a una struttura, infatti, conclude con essa un contratto detto “di spedalità”, e la comunicazione del risultato di un esame rientra a pieno titolo tra le prestazioni dovute.
La questione assume particolare rilievo quando l’esito è positivo e richiede un intervento urgente.
La giurisprudenza si è espressa in senso univoco: non basta un cartello che invita a ritirare i referti, né una raccomandazione verbale generica.
Se dall’esame emerge una patologia grave, la struttura deve contattare attivamente il paziente per informarlo.
La Cassazione penale lo ha affermato in termini particolarmente severi con la sentenza n. 39609/2007:
“Il mancato avviso circa la gravità del quadro clinico configura una situazione penalmente imperdonabile a causa del ruolo ricoperto dal medico […] Né può parlarsi di negligenza della paziente o dei familiari, non bastando a far venir meno la responsabilità un semplice invito a presentarsi per conoscere l’esito.”
Perché la mancata comunicazione è malasanità
Quando un referto grave non viene comunicato, o viene comunicato in ritardo, il danno può essere rilevante.
Una diagnosi tempestiva a volte fa la differenza tra una terapia efficace e una possibilità di cura perduta.
La legge Gelli (legge 8 marzo 2017, n. 24) ha rafforzato il principio secondo cui il paziente deve sempre essere messo nelle condizioni di autodeterminarsi rispetto alle scelte sulla propria salute.
Questo dovere di informazione non riguarda solo il momento iniziale, prima della firma del consenso.
Vale durante tutto il percorso di cura e anche al momento delle dimissioni.
Merita attenzione un profilo spesso trascurato: l’obbligo informativo permane anche in caso di dimissioni volontarie.
Il Tribunale di Padova, già nel 1985, e poi la Cassazione con la sentenza n. 6464/1994, hanno stabilito che la scelta del paziente di lasciare la struttura non cancella il dovere del sanitario di informarlo.
Il Codice di Deontologia Medica, all’articolo 33, precisa inoltre che il medico deve fornire “la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche”.
Le informazioni su prognosi gravi vanno date con prudenza, ma vanno comunque date, salvo che il paziente abbia espressamente chiesto di non essere informato.
Come procedere in caso di sospetta violazione
Chi ritiene di aver subito un danno per una comunicazione mancata o tardiva dovrebbe partire dalla documentazione.
Referti, cartelle cliniche, orari di consegna e registrazioni degli esami sono elementi probatori decisivi in un eventuale giudizio, sia civile sia penale.
I passaggi utili sono i seguenti:
Richiedere tutta la documentazione sanitaria relativa al caso. Il paziente ha diritto di accedervi, e la struttura è tenuta a conservarla e a renderla disponibile.
Verificare le date. Il momento in cui l’esame è stato refertato e quello in cui è stata comunicata l’informazione sono spesso il cuore della questione.
Conservare ogni comunicazione, comprese eventuali email, messaggi o inviti generici a ritirare i referti.
Prima di trarre conclusioni è consigliabile rivolgersi a un professionista qualificato.
La valutazione di un caso di responsabilità sanitaria richiede competenze mediche e legali che vanno oltre la semplice lettura di una cartella clinica.
Ogni situazione ha le sue specificità, e solo un esame approfondito può indicare se sussistono gli estremi per una richiesta di risarcimento.
La conoscenza dei propri diritti resta comunque il presupposto per agire consapevolmente.
Sapere che il medico ha l’obbligo di riferire all’autorità nei casi previsti dalla legge, e che la struttura deve comunicare l’esito degli esami senza scaricare sul paziente l’onere di andarli a cercare, permette di riconoscere quando qualcosa non ha funzionato e di intervenire di conseguenza.
Fonte ufficiale delle informazioni: https://www.malasanitarisarcimento.legal/obblighi-di-comunicazione-del-sanitario/






